TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 210.
(Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali).

Art. 210.
(Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali).

      1. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della


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comunità internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

          a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

          b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative».